Cass. Sez. I, 10.9.2019 n. 22559
Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – causa – garanzia – sussistenza
La causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto aleatorio) è non già il rischio dell’inadempimento dell’obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell’adempimento dell’obbligazione mediante l’allargamento della base soggettiva la quale è del tutto indipendente dall’effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall’eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio (o il bene offerto in garanzia reale) sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore. Pertanto, se la causa del negozio di fideiussione, e cioè, lo scopo concreto dell’operazione negoziale, è la funzione di garanzia di un debito altrui, la stessa non può ritenersi mancante se prestata da soggetto incapiente.