Cass. Sez. I, 14.1.2019 n. 651
Diritto di famiglia – scioglimento degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile
Il riconoscimento dell’assegno divorzile, avendo una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante. Oltre alla natura assistenziale, l’assegno divorzile presenta dunque una natura perequativo-compensativa, discendente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e un’ulteriore funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, funzione preordinata alla ricostruzione del tenore di vita endocoinugale. Sulla base di tali premesse, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato al versamento deve essere operata sul reddito netto e non su quello lordo poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.