Cass. Sez. VI, 14.1.2019 n. 620
Diritto del condominio – spese comuni – gestione di iniziativa individuale
Anche nell’ipotesi di un condominio composto da solo due partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da un singolo condomino è rimborsabile solo nell’ipotesi in cui i lavori intrapresi abbiano i requisiti dell’urgenza. Deve essere considerata come urgente non solo la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. Spetta dunque al singolo condomino – richiedente il rimborso – dare dimostrazione che le spese fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé o a terzi od alla cosa comune, urgenza che non permetta di ritardare i lavori o di avvisare tempestivamente l’amministratore o agli altri condomini.