Le delibere assembleari in materia di ripartizione delle spese

Cass. Sez. II, 10.1.2019 n. 470

Diritto del condominio – ripartizione delle spese – impugnazioni delle delibere dell’assemblea

Le delibere dell’assemblea di condominio con le quali siano stati stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall’art. 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento contrattuale, richiedano l’approvazione di tutti i condomini a pena di radicale nullità.
Alla nullità della delibera per impossibilità dell’oggetto il ricorrente avrebbe diritto di promuovere una iniziativa giudiziale non solo entro i 30 giorni successivi alla notificazione del verbale assembleare, ma indipendentemente dal termine citato previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c., in quanto tutte le deliberazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, necessittano di un accordo unanime, espressione dell’autonomia negoziale, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto.