Cass. Sez. I, 9.1.2019 n. 277
Diritto fallimentare – azione revocatoria fallimentare – rimesse bancarie – rimesse eseguite da un terzo – revocabilità – insussistenza
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un’obbligazione relativa ad un debito proprio.