Il danno da illegittima segnalazione in centrale rischi va sempre provato

Cass. Sez. I, 8.1.2019 n. 207

Diritto bancario – centrale rischi – segnalazione – illegittimità – danno – prova – necessità

In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell’art. 2050 cc (responsabilità da attività pericolosa con inversione dell’onere della prova sull’an debeatur), il danno, e in particolare la “perdita”, deve essere sempre allegato e provato da parte dell’interessato.