Il credito del professionista che assista la parte nella procedura di concordato preventivo va ammesso sempre in prededuzione

Cass. Sez. I, 21.11.2018 n. 30114

Diritto fallimentare – fallimento – professionista – credito – prededuzione – sussistenza

Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma dell’art. 111, comma 2, L. fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.