Cass. Sez. VI, 20.11.2018 n. 30000
Diritto bancario – conto corrente – estratto conto – approvazione – effetti
Nel contratto di conto corrente, l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832, comma 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto.