Il valore della dichiarazione di inadeguatezza dell’investimento sottoscritta dal cliente alla banca

Cass. Sez. I, 14.11.2018 n. 29353

Diritto finanziario – obblighi informativi – dichiarazione di inadeguatezza – valore

La sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza dell’operazione di investimento, contemplata dall’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998, non costituisce dichiarazione confessoria, né incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo informativo posto a carico dell’intermediario, ma fa soltanto sorgere una presunzione semplice che quell’obbligo sia stato assolto.