Il collegio sindacale è responsabile anche in caso di controllo tardivo

Cass. Sez. II, 28.9.2018 n. 23556

Diritto societario – società di capitali – collegio sindacale – controllo – tardività – responsabilità – sussistenza 

Il ritardo nello svolgimento della doverosa attività di controllo del collegio sindacale, ex artt. 2403 ss. c.c., altro non è che l’omissione di tale attività nel momento in cui la stessa avrebbe dovuto essere compiuta, cosicché il compimento di un’attività controllo da parte del collegio sindacale non esime il medesimo dalla propria responsabilità omissiva, qualora tale attività sarebbe stata da compiere già in epoca anteriore al momento in cui essa è stata effettivamente compiuta.