Il diritto di regresso nei confronti del genitore inadempiente nel mantenimento del figlio

Cass. Sez. I, 29.8.2018 n. 21364

Diritto di famiglia – filiazione – obbligo di mantenimento – diritto di regresso

Il genitore adempiente può proporre azione di regresso nei confronti dell’altro genitore per il rimborso della quota sostenuta per il mantenimento del figlio dal momento della sua nascita solo con l’accertamento dello status di genitore naturale. Tale azione può anche essere promossa unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale e prima del passaggio in giudicato di quest’ultima, anche se l’esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status.
In altre parole, anche se l’obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l’accertamento della filiazione e, quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.