Cass. Sez. VI, 28.8.2018 n. 21239
Diritto delle obbligazioni e contratti – obbligazioni pecuniarie – debiti di valore – rivalutazione monetaria – richiesta specifica – necessità
Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare (oltre a darne dimostrazione) il risarcimento da “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del, ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.