Come si introduce la divisione endoesecutiva

Cass. Sez. III, 20.8.2018 n. 20817

Diritto processuale civile – esecuzione – espropriazione di beni indivisi – divisione – introduzione – modalità

La divisione endoesecutiva, in quanto esito normale del processo di espropriazione di beni indivisi, è ritualmente introdotta con la pronuncia – se sono presenti tutti gli interessati – o con la notifica – in caso non siano presenti tutti gli interessati all’udienza di cui all’art. 600 cod. proc. civ. – dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che la dispone, siccome elemento conclusivo della fattispecie a formazione progressiva in cui quell’introduzione si risolve; di conseguenza, ai fini della valida introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva non è necessaria la separata notifica ed iscrizione a ruolo contenzioso civile di un distinto atto di citazione; e tuttavia l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, ciononostante, oneri una parte della previa notifica ed iscrizione a ruolo di separato atto di citazione, se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa, non determina nullità e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene non possano discendere conseguenze di definizione in rito deteriori per la parte onerata rispetto a quelle derivanti dall’inosservanza delle minori forme sufficienti.