Come va fatto il piano di riparto e come va distribuita la somma quando all’esecuzione partecipa un creditore senza titolo

Cass. Sez. III, 19.7.2018 n. 19176

Diritto processuale civile – esecuzione –espropriazione forzata – distribuzione – piano di riparto – formazione

In caso di pluralità di creditori, il progetto di distribuzione (o piano di riparto) deve essere redatto come se anche il credito accantonato fosse legittimamente concorrente, anche se l’effettiva distribuzione della somma che sarebbe spettata per quella ragione deve essere sospesa in attesa della formazione del titolo esecutivo ad esso relativo. In sostanza, si deve formare un piano di riparto che comprenda anche la ragione di credito “ancora non titolata”; poi occorre distribuire le somme ai creditori per i quali non vi sono ragioni di accantonamento ed infine, decorso il termine di i tre anni previsto dall’art. 510 co. 3 cpc, il creditore accantonato si vedrà assegnata la somma prevista nel piano di riparto ove abbia conseguito il titolo esecutivo; in caso contrario la somma sarà redistribuita tra gli altri creditori. Il piano di riparto deve, cioè, essere redatto e comprendere una quota virtuale, assegnabile solo per il caso di esito positivo dell’attività di formazione del titolo esecutivo.