Cass. Sez. I, 28.5.2018 n. 13287
Diritto fallimentare – fallimento –azione revocatoria – rimesse sul conto – finanziamento – sussistenza
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente è sempre revocabile il pagamento accreditato su conto scoperto, pur se la somma relativa provenga da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca al fine del ripianare lo scoperto di quel conto. In tal caso non può discorrersi di “mera regolarizzazione contabile” ovvero di “giroconto”, proprio perché l’operazione si inscrive in (e implica) un distinto finanziamento operato dalla stessa banca, comportando comunque un’erogazione di danaro diretta a estinguere le passività correlate alla scopertura del conto. La rimessa ha quindi funzione solutoria indipendentemente dalla tecnica di annotazione contabile della operazione; cosa d’altronde evidente se si considera che, nei termini appena riferiti, il risultato finale comunque suppone l’utilizzo della somma per ripianare un debito preesistente.