Quando manca il contratto quadro è sempre possibile invocare la nullità di singoli ordini di investimento

Cass. Sez. I, 24.4.2018 n. 10116

Diritto finanziario – contratto quadro – nullità – caratteristiche

In materia di intermediazione finanziaria, allorché le singole operazioni di investimento abbiano avuto esecuzione in mancanza della stipulazione del contratto quadro, previsto dall’art. 23 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all’investitore, che chiede che ne sia dichiarata la nullità solo di alcune di esse, non sono opponibili l’eccezione di dolo generale fondata sull’uso selettivo della nullità e, in ragione della protrazione nel tempo del rapporto, l’intervenuta sanatoria del negozio nullo per rinuncia a valersi della nullità o per convalida di esso, l’una e l’altra essendo prospettabili solo in relazione ad un contratto quadro formalmente esistente.