Il pagamento di un debito scaduto, anche con denaro ricavato dalla vendita di un bene, non è soggetto all’azione revocatoria

Cass. Sez. III, 20.4.2018 n. 9816

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – pagamento di un debito scaduto – infondatezza

Ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., e deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all’adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. La prova dell’unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore, tenendo conto dei principi generali che regolano il riparto degli oneri probatori, fra i quali deve essere ricompreso anche il c.d. “principio di non contestazione” declinato, in suo favore, nel senso di non ritenerlo onerato della prova di fatti a lui favorevoli già allegati dalla controparte.