Cass. Sez. IV Penale, 16.4.2018, n. 16713
Responsabilità degli enti – modello organizzativo – interesse e vantaggio dell’impresa
L’art. 5 d.lgs. n. 231/2001, impone l’individuazione di un interesse o di un vantaggio a favore dell’impresa nel cui perimetro si è consumata la condotta di reato, al fine di poterla condannare. Interesse e vantaggio, tuttavia, non appartengono all’area c.d. volitiva dell’impresa, tal che possano essere integrati solo nel caso in cui la condotta di reato sia stata volontariamente prodotta dall’agente di reato e per l’esito l’impresa abbia acquisito conseguenze favorevoli. Interesse – da valutare ex ante – e vantaggio – da valutare ex post vanno stagliati non sull’evento antigiuridico prodotto dall’azione delittuosa, bensì sulla mera condotta. Più pragmaticamente, le condotte colpose commissive ed omissive dell’agente di reato possono condurre a semplici risparmi finanziari o di tipo burocratico al di là dell’intenzione di produrre un evento di reato, tal che l’impresa – poco attenta alla redazione ed alla pratica di un efficace modello organizzativo – comunque potrebbe trovare giovamento dall’illecito condotto dal suo dipendente.