Il riparto di responsabilità tra proprietario-locatore e possessore-conduttore

Cass. Sez. III, 27.3.2018 n. 7526 e n. 7527

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – locazione – responsabilità per danni

Nel caso di immobile condotto in locazione un problema che si pone frequentemente nella pratica è il rapporto tra la responsabilità del proprietario ex art. 2053 c.c. (rovina di edificio) e la responsabilità del conduttore ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia).
Premesso che la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, ha ricordato come al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità.
Pertanto, data la specialità dell’art. 2053 rispetto al 2051, è escluso che rispetto allo stesso fatto possono concorrere le responsabilità del proprietario e del conduttore.
Vi potrà essere un concorso di responsabilità solamente quando i pregiudizi siano derivati sia da un difetto di costruzione dell’impianto conglobata o nelle strutture murarie e sia da una negligente utilizzazione di esso da parte del conduttore.