Spetta al mittente provare la ricezione della raccomandata in caso di contestazione da parte del destinatario

Cass. Sez. VI, 19.3.2018 n. 6725

Diritto delle obbligazioni e contratti – prescrizione – interruzione – atto stragiudiziale – ricezione – contestazione

L’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale pur in mancanza dell’avviso di ricevimento. Tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell’atto inviato, sorge, per il mittente, l’onere di provare detto ricevimento. Cioè, in altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto preteso dal mittente) bensì il fatto stesso della ricezione di alcunché, spetta al mittente fornire la prova dell’avvenuta ricezione del plico spedito da parte del destinatario.