Cass. Sez. VI, 14.3.2018, n. 6145
Diritto di famiglia – separazione personale dei coniugi – sentenza non definitiva
L’art. 709-bis c.p.c. (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore) prevede, in tema di separazione dei coniugi, che il giudice istruttore possa pronunciarsi immediatamente sullo status con sentenza non definitiva per poi consentire la prosecuzione del processo per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche. Difatti, nel caso in cui la situazione di intollerabilità della convivenza renda matura la decisione in relazione alla separazione, il Tribunale è tenuto a pronunciare sentenza non definitiva, alla quale farà seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizione. Si tratta di uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che, sottolineano gli Ermellini, «non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 4, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l’effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell’assegno di divorzio».
In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.