Cass. Sez. VI, 8.2.2018 n. 3046
Diritto delle obbligazioni e contratti – scrittura privata – data certa – timbro postale – sufficienza
In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Qualora la data certa sia desumibile dal timbro postale, grava sulla parte interessata che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso. Questo principio non è condizionato dalla sussistenza di requisiti burocratico – formali di per sé solo insignificanti, quale la collocazione del timbro all’inizio o alla fine del documento, ovvero sul recto o sul verso di esso. Ciò che esclusivamente rilevante, viceversa, è che la scrittura faccia “corpo unico” col foglio su cui è apposto il timbro (sicché il timbro non rileva, ad esempio, ove si apposto sulla busta in cui è contenuto il documento), di modo che la certezza della data derivante da quest’ultimo possa essere riferita al primo. E così la certezza della data è ritenuta in ipotesi di timbro collocato a tergo del documento recante il contratto, come pure nella parte contenente l’indirizzo del destinatario.