Cass. Sez. VI, 5.12.2017 n. 29001
Diritto finanziario – obblighi informativi – rischi dell’operazione – graduazione
Gli obblighi informativi si pongono a monte di quelli inerenti all’inadeguatezza dell’operazione. Una appropriata attività informativa con riguardo all’operazione finanziaria o al servizio di investimento deve sempre precedere la formalizzazione dell’ordine, sicché l’intermediario, anche quando si pronunci nel senso dell’inadeguatezza, è tenuto a rendere edotto il proprio cliente del reale contenuto e delle implicazioni dell’operazione. La conoscenza, da parte dell’investitore, della natura, dei rischi e delle implicazioni della specifica operazione o del servizio, proprio in quanto necessaria in vista di consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, deve dunque precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza: infatti, queste risulteranno comprensibili dall’interessato proprio in quanto il medesimo sia stato posto nelle condizioni di conoscere il reale contenuto e la rischiosità dell’operazione o del servizio di investimento. L’obbligo informativo deve avere ad oggetto la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto, la precisa individuazione del soggetto emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto tra il rendimento e il rischio, eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”) e l’avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell’emittente.