Cass. Sez. I, 30.11.2017 n. 28816
Diritto finanziario – ordini – forma – nastri magnetici – conservazione – obbligo
La clausola «gli ordini sono impartiti di norma per iscritto. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente» integra un patto costitutivo di forma ad substantiam per il rilascio di ordini di acquisto da parte del cliente, in linea con la norma dell’art. 1352 c.c. Pertanto, gli ordini del cliente non stesi per iscritto, che non siano registrati dall’intermediario su nastro magnetico o supporto equivalente, sono nulli. La circostanza che, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, il cliente abbia più volte impartito per telefono gli ordini, non impedisce di affermarne la nullità, se l’intermediario non provvede a registrarli su nastro magnetico o supporto equivalente, in conformità all’alternativa fra ordine scritto ed ordine telefonico registrato contemplata dal contratto quadro.