Opposizione al verbale presupposto: obbligo di comunicazione dei dati del conducente?

Cass. Sez. VI, 24.11.2017 n. 28136

Circolazione stradale – infrazioni al codice della strada – comunicazione obbligatoria nominativo del conducente

La condotta relativa all’infrazione presupposta e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente sono autonomamente sanzionabili «a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempistica identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all’effettiva commissione di un precedente illecito».
Per questo motivo il termine per l’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell’autorità, indipendentemente dagli esiti di «una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto».
In ragione di ciò la Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’opponente.