I pegni e le ipoteche a garanzia di debiti non scaduti sono revocabili anche se esistevano debiti preesistenti o contestuali

Cass. Sez. I, 22.11.2017 n. 27830

Diritto delle obbligazioni e contratti – garanzie reali – revocatoria fallimentare – condizioni

In tema di revocatoria fallimentare, gli atti costitutivi di titoli di prelazione per debiti preesistenti non scaduti, sono inefficaci ai sensi dell’art. 67, comma primo, n. 3), l.fall., anche in presenza di altri debiti preesistenti e già scaduti ovvero contestualmente creati nei confronti del titolare della garanzia, restando l’atto pregiudizievole comunque inopponibile alla massa dei creditori per l’intera esposizione debitoria garantita.