Come il creditore che abbia riscosso il proprio credito deve attivarsi per la cancellazione delle formalità sui beni del debitore

Cass. Sez. III, 21.11.2017 n. 27545

Diritto delle obbligazioni e contratti – garanzie reali – cancellazione – modalità

Per la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione da parte del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente e ad eventuali motivi di urgenza a lui noti, sempre che l’esecutato non esiga espressamente un immediato deposito dell’atto di rinunzia.
Per la cancellazione della iscrizione dell’ipoteca,
– a favore del debitore sussiste un diritto all’assenso alla cancellazione (non già il diritto alla cancellazione, esercitabile nei confronti del Conservatore) e, cioè, ad ottenere dal creditore ipotecario un negozio autorizzativo col quale si acconsenta a che l’iscrizione presa possa essere rimossa;
– dato che le spese del pagamento sono a carico del debitore a norma dell’art. 1196 cod. civ., i costi relativi alla cancellazione del vincolo reale di garanzia (per la formazione dell’atto di assenso e il pagamento delle imposte) competono al debitore stesso;
– fino a quando il debitore non ha offerto il rimborso delle spese, il mancato consenso del creditore alla cancellazione delle garanzie reali non può essere qualificato come inadempimento;
– l’esatto adempimento del creditore ipotecario consiste nel porre il debitore in condizione di ottenere la cancellazione con la presentazione del proprio consenso nelle forme prescritte e ciò implica che tale assenso pervenga “nei modi più adeguati alle circostanze” al debitore;
– la presentazione della richiesta di cancellazione al Conservatore è un onere gravante su chiunque abbia interesse ad eliminare il vincolo e non è un obbligo nascente dalla legge a carico del creditore soddisfatto;
– in difetto di un atto di consenso da parte del creditore (che per tale ragione può essere chiamato a rispondere dei danni in favore del proprietario del bene), qualunque interessato ha facoltà di promuovere la cancellazione giudiziale dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2884 cod. civ.