La responsabilità per il difetto di costruzione si estende anche al progettista

Cass. Sez. II, 9.11.2017 n. 26552

Diritto delle obbligazioni e contratti – appalto – responsabilità ex art. 1669 cc – responsabilità del progettista – sussistenza

Il difetto di costruzione che, per il legislatore, legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore, come del progettista, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.