Cass. Sez. VI, 30.10.2017 n. 25802
Diritto di famiglia – separazione personale dei coniugi – determinazione assegno di mantenimento
Se è vero che la decorrenza dell’assegno di mantenimento nella separazione decorre di regola dalla domanda, onde evitare che un diritto resti pregiudicato dal decorso del tempo necessario per agire in giudizio, è anche vero che – in linea teorica – tale principio non influisce sulla possibilità di una diversa liquidazione che tenga conto dell’evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio (che può essere molto lungo). Nel caso quindi di tale variazione, avvenuta nel corso del procedimento, possono essere fissate, nella determinazione dell’assegno, misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della sentenza.