La determinazione dell’assegno divorzile

Cass. Sez. I, 25.10.2017 n. 25327

Diritto di famiglia – scioglimento effetti civili del matrimonio – assegno divorzile

Al fine di attribuire in capo al coniuge il diritto all’assegno divorzile, deve essere effettuata una verifica giudiziale in ordine innanzitutto alla sussistenza del diritto a riceverlo e, solo qualora tale accertamento risulti positivo, si dovrà valutare il suo ammontare.
Nella fase del “se sia dovuto”, il Giudice dovrà valutare se la domanda dell’ex coniuge soddisfi le condizioni di legge, in particolare con riguardo alla mancanza di mezzi adeguati, o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive e non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, tenendo come esclusivo riferimento l’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso.
Nella fase della quantificazione poi, andranno valutate le singole allegazioni seguendo i principi dell’onere della prova, valutando le condizioni del coniuge, le ragioni della decisione, il reddito di entrambi anche in rapporto con la durata del matrimonio.