Il promittente l’acquisto nel possesso del bene deve pagare un canone in caso di risoluzione del preliminare

Cass. Sez. II, 16.10.2017 n. 24325

Diritto delle obbligazioni e contratti – preliminare di compravendita – risoluzione – effetti

L’efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest’ultimo i frutti per l’anticipato godimento dello stesso.