L’omessa registrazione del contratto di locazione comporta la sua nullità ma questa è sanabile con effetti ex tunc

Cass. Sez. Un., 9.10.2017 n. 23601

Diritto immobiliare – locazione – registrazione – omissione – nullità – sanatoria – effetti

La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso. Il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente. E’ comunque nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione.