Cass. Sez. VI, 19.7.2017 n. 17848
Diritto delle obbligazioni e contratti – consumatori – società commerciali – esclusione
La qualifica di consumatore di cui all’art. 3 del dec. lgs. n. 206/2005 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 del citato d.lgs. – spetta alle sole persone fisiche, allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata. Inoltre le società regolari di tipo commerciale con oggetto commerciale sono istituzionalmente imprenditori commerciali ed acquistano la veste imprenditoriale in dipendenza del mero fatto della loro costituzione, pur se in concreto lo svolgimento dell’attività d’impresa non abbia avuto inizio. La qualità di imprenditore commerciale perciò permea le società regolari anzidette di già nella loro pura e semplice dimensione soggettiva.