Cass. Sez. III, 11.7.2017 n. 17080
Diritto finanziario – intermediario finanziario – responsabilità – deduzione – modalità
Ove sia dedotta in giudizio l’obbligazione risarcitoria dell’intermediario finanziario per responsabilità contrattuale, la ragione specifica di inadempienza non può essere ridotta a “chiarimento” dell’inadempienza o ad allegazione del debitore, ma è elemento costitutivo del credito risarcitorio, che è sufficiente e allo stesso tempo necessario che il creditore alleghi.