La conversione del pignoramento può essere chiesta una sola volta

Cass. Sez. III, 20.6.2017 n. 15632

Diritto processuale civile – esecuzione – conversione del pignoramento – reiterazione – inammissibilità

L’articolo 495/1 cpc consente al debitore esecutato di “chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”.
L’ultimo comma della medesima norma, tuttavia, dispone che “l’istanza (di conversione) può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità”.
Scopo della norma che consente la conversione è favorire il debitore il quale voglia evitare l’esecuzione, ed i rischi connessi – ad esempio ad una vendita dei propri beni a prezzo vile.
Scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell’istanza di conversione, invece, è da un lato impedire che il debitore esecutato, attraverso istanze di conversione formulate all’ultim’ora, rallenti il corso della procedura esecutiva; dall’altro richiamare l’attenzione del debitore sull’importanza della sua richiesta, ed indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potrà reiterarla.