La prescrizione del credito del decreto ingiuntivo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di opposizione

Cass. Sez. III, 20.6.2017 n. 15157

Diritto processuale civile – ingiunzione di pagamento – prescrizione del credito – decorrenza

L’interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest’ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c. decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l’estinzione del giudizio di opposizione.