I limiti del sindacato del giudice sulla proposta di concordato

Cass. Sez. I, 16.6.2017 n. 14976

Diritto fallimentare – concordato preventivo – sindacato di legittimità – limiti

In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che peraltro ha per oggetto la semplice probabilità di successo economico del piano in rapporto alle percentuali di soddisfacimento prospettate e ai rischi inerenti; il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta; la quale ultima, peraltro, è da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, sicché non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione di un soddisfacimento (sia pure modesto e parziale) dei creditori; con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, il controllo anzidetto consiste proprio nella verifica dell’idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta.