Per il danno cagionato dalla banca per l’abusivo ricorso al credito dell’impresa fallita può agire il curatore

Cass. Sez. I, 20.4.2017 n. 9983

Diritto bancario – abusivo ricorso al credito – responsabilità della banca – legittimazione del curatore – sussistenza

Il curatore del fallimento di una società è legittimato ad agire, ex artt. 146 l. fall. e 2393 c.c., nei confronti della banca, ove risulti che questa sia responsabile, in solido con gli amministratori, per il danno cagionato alla società fallita dall’abusivo ricorso al credito.
L’attività di erogazione di credito, infatti, può essere considerata abusiva: come il ricorso abusivo al credito può essere fonte di responsabilità per gli amministratori ove sia andato oltre i confini dell’accorta gestione imprenditoriale, così la stessa erogazione del credito può integrare un concorrente illecito della banca, ove venga accertata la perdita del capitale della società finanziata. Un simile comportamento illecito della banca è concorrente, dotato di intrinseca efficacia causale, e integra un danno per la società in sé, oltre che ai creditori anteriori. Una volta stabilito che la società ha subito un danno in conseguenza della non corretta gestione degli amministratori che, nonostante la causa di scioglimento, avevano chiesto e ottenuto finanziamenti dalle banche, la relativa azione di responsabilità, tanto nei confronti degli amministratori quanto delle banche, compete al curatore, una volta sopravvenuto il fallimento della società.