Non basta fornire da parte della banca al cliente il prospetto generale dei rischi di investimento

Cass. Sez. I, 7.4.2017 n. 9066

Diritto finanziario – obblighi informativi – prospetto informativo dei rischi – consegna – insufficienza

In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall’art. 28, 1 co., lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato.