Nel conto corrente cointestato tutti rispondono in solido per il saldo negativo dovuto a un fido richiesto da un solo correntista

Cass. Sez. I, 7.4.2017 n. 9063

Diritto bancario – conto corrente – cointestazione – saldo passivo – solidarietà – sussistenza

La previsione di solidarietà posta dall’art. 1854 cc, previsione che concerne tutte le operazioni bancarie regolate in conto corrente (quindi anche l’apertura di credito: art. 1852 cc), importa l’assunzione del debito da parte di tutti i correntisti, in presenza di una disciplina convenzionale di cointestazione disgiunta del conto. Dirimente è che il servizio di cassa della banca consistente nella erogazione di somme eccedenti le disponibilità giacenti sul conto debba intendersi giuridicamente eseguito in favore non del solo correntista che abbia impartito le necessarie disposizioni all’istituto di credito, ma di tutti i correntisti, i quali sono infatti obbligati solidalmente per i saldi passivi del conto a mente del cit. art. 1854 cc.. E del resto quest’ultima norma, nel configurare la solidarietà degli intestatari del conto, non distingue tra le diverse ipotesi che possano determinare la confluenza, sul conto stesso, di somme che si debbano poi restituire alla banca: sicché tale disposizione è destinata ad operare anche laddove il saldo passivo si determini per effetto di un’apertura di credito accordata ad alcuni soltanto dei correntisti, o comunque utilizzata solamente da taluni di loro.