Cass. Sez. I, 27.2.2017 n. 4110
Diritto bancario – contratto bancario – consumatore – clausole vessatorie – negoziazione
A differenza di quanto previsto per la cambiale, per l’assegno bancario l’indicazione del nome del prenditore non figura tra i requisiti inderogabili previsti dagli artt. 1 – 2 del R.D. n. 1736/1933: l’assegno che ne sia privo non va quindi qualificato come un titolo incompleto o in via di formazione ma al portatore.