La revoca del fallimento per motivi procedurali non impedisce la contestale dichiarazione di fallimento

Cass. Sez. I, 6.2.2017 n. 2958

Diritto fallimentare – fallimento – revoca – motivi procedurali – giudicato – insussistenza

La statuizione di revoca della dichiarazione di fallimento per difetto di una condizione di procedibilità dell’azione (e non per l’accertamento negativo dello stato di insolvenza), è inidonea ad assumere autorità di giudicato in senso sostanziale, e non osta, pertanto, all’emissione di una nuova sentenza dichiarativa nei confronti dell’impresa, ancorché fondata sui medesimi elementi di fatto che, già nella prima sentenza, erano stati ritenuti indicativi del suo dissesto.