Cass. Sez. III, 25.10.2016 n. 21475
Diritto processuale civile – esecuzione immobiliare – custode – compenso – impugnazione – termine
Il custode, occupandosi della proficua gestione del bene staggito al fine della migliore sua collocazione sul mercato, persegue il soddisfacimento delle ragioni del creditore nel modo più economico possibile; in quanto tale è un ausiliario del giudice dell’esecuzione. Pertanto, avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode (che non sia il debitore medesimo) nominato nell’espropriazione immobiliare va proposta l’impugnazione prevista dall’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e tale impugnazione va proposta entro il termine perentorio di trenta giorni.