Nei rapporti interni tra i soci illimitatamente responsabili si risponde solo in base alla quota di partecipazione nella società

Cass. Sez. III, 19.10.2016 n. 21066

Diritto societario – società di persone – responsabilità solidale dei soci – rapporti interni – esclusione

Nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo (e a prescindere dal titolo dell’azione fatta valere nei confronti della società) debba escludersi l’applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all’art. 2291 c.c., principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi solo nei riguardi di questi operante. La responsabilità personale e solidale con quella della società, senza il beneficio dell’escussione, di colui o di coloro che hanno agito in nome e per conto della società, si configura come una forma di fideiussione ex lege, disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro; questo principio, stabilito per le associazioni non riconosciute, si applica anche alle società di persone unicamente rispetto ai terzi estranei e non può giovare ai soci creditori della società, i quali, per il fatto stesso di esserne membri, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale dell’ente.