Cass. Sez. II, 27.6.2016 n. 13244
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – compensazione giudiziale – condizioni
La compensazione giudiziale, prevista dall’art. 1243/2 cc, può essere disposta dal giudice quando il credito (illiquido) opposto in compensazione sia dì facile e pronta liquidazione. Questa forma dì compensazione sì distingue da quella legale per il fatto che mentre la prima presuppone la sussistenza (anteriormente al giudizio) di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la seconda presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione. La compensazione giudiziale, presupponendo l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su dì un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede . Qualora, invece, il credito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fîne di paralizzare la domanda della controparte, ma in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale, il giudice, in forza di quanto disposto dagli artt. 36 e 112 c.p.c., non può spogliarsi della cognizione della controversia, ma, dopo aver provveduto circa la domanda dell’attore, deve pronunciarsi anche in merito al credito fatto valere dal convenuto.