Gli interessi ultralegali vanno pattuiti per atto sottoscritto da entrambe le parti

Cass. Sez. I, 20.5.2016 n. 10516

Diritto bancario – interessi – pattuizione – atto scritto – necessità

Ex art. 1284/3 cc la costituzione dell’obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta “ad substantiam”, sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso “per facta concludentia”. La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 cc, non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge.