Della regolarità delle girate sull’assegno risponde la banca trattaria

Cass. Sez. I, 17.5.2016 n. 10079

Diritto bancario – assegno bancario – girate – falsità – responsabilità – condizioni

Ex art. 38 del r.d. n. 1736 del 1933, “Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti” ed ex art. 11 del medesimo decreto, inoltre, “Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale”, si evince che nel caso in cui un assegno, non munito di clausola di non trasferibilità, caratterizzato da una serie di girate in bianco, venga presentato per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate (che non si estende all’autenticità delle firme) grava sulla banca trattaria e non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all’incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell’assegno nel momento in cui le viene consegnato. La responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, è pertanto configurabile nei soli casi in cui, con il suo comportamento colposo o doloso, che nelle singole fattispecie deve essere adeguatamente dedotto e dimostrato, abbia determinato o concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato all’incasso.