Sono risolubili gli ordini di acquisto fatti su un contratto quadro illegittimo

Cass. Sez. I, 16.5.2016 n. 9981

Diritto finanziario – contratto quadro – obblighi informativi – ordini successivi – risolubilità – sussistenza

In ipotesi di omessa informazione sulla propensione al rischio del cliente e/o di omessa informazione sui rischi dell’investimento o comunque sull’inadeguatezza delle operazioni poste in essere dall’istituto intermediario ed anche in tutte le ipotesi in cui avrebbe dovuto astenersene, si prospetta una responsabilità di tipo contrattuale. Quindi la domanda del cliente va inquadrata come un’azione di responsabilità, di tipo extracontrattuale – se l’evento generativo del danno si collochi nella fase delle trattative precontrattuali – o di tipo contrattuale se abbia a oggetto le operazioni poste in essere in adempimento del contratto di intermediazione. Va pertanto escluso che possa aversi nullità del contratto-quadro per effetto dell’eventuale inadempimento agli obblighi dell’intermediario relativi al comportamento da tenere in occasione dei singoli atti negoziali esecutivi. Né è configurabile l’annullabilità del contratto per vizio del consenso, posto che i comportamenti omissivi e fallaci dell’intermediario, anche ove ritenuti esistenti, non sono qualificabili come integrativi dell’invalidità del contratto – quadro di intermediazione, ma anch’essi possono al più essere valorizzati in quanto inficianti la correttezza dei singoli contratti esecutivi, come tali risolubili per inadempimento.