Cass. Sez. I, 12.5.2016, n. 9780
Adozione – dichiarazione di adottabilità – stato di abbandono – audizione del minore
L’art. 15, secondo comma, ultima parte l. n. 184/1983 prescrive che deve essere sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Detto obbligo deve essere assolto in tutti i procedimenti che riguardano i minori ed è volto, nel loro interesse, a raccoglierne le opinioni, i loro interessi e le loro volontà.
Tuttavia il giudice può, motivando espressamente detta scelta e la non corrispondenza dell’ascolto con l’interesse del minore, evitare di procedere a detto obbligo qualora l’audizione possa rilevarsi pregiudizievole per il bambino stesso o appaia sconsigliata.
In ogni caso, considerata l’importanza di assumere le opinioni del minore nel procedimento volto alla tutela dei suoi interessi, il giudice può anche, qualora particolari esigenze lo richiedano, ascoltare il bambino a mezzo di soggetti terzi specializzati, conferendo a questi ultimi una delega specifica, senza che con ciò possa ritenersi violato in alcun modo il principio della norma.