La sospensione dell’esecuzione prevista per l’usura si applica anche alle vendite fallimentari

Cass. Sez. I, 19.4.2016 n. 7740

Diritto bancario – usura – sospensione esecuzione – fallimento – estensione

La sospensione per trecento giorni dell’esecuzione forzata, accordata dal comma 4 dell’art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti e alle vendite forzate che siano state disposte, nell’ambito delle procedure fallimentari in corso, entro un anno “dall’evento lesivo”, essendo la ratio della detta norma comune a tutte le restanti moratorie previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999.